USA: aggiornamento su proposte di legge di proibizione "vaccini" (Terapia genica) mRNA

 Analisi per Stato

Di seguito, una tabella che riassume le proposte legislative nei principali stati coinvolti, con stato attuale e dettagli:

Stato
Proposta
Dettagli
Stato Attuale (al 13/05/2025)
Minnesota
Classifica mRNA come armi di distruzione di massa, vieta produzione/distribuzione
Presentato ad aprile 2025, fasi iniziali, senza avanzamenti
Iowa
SF360
Inizialmente vietava mRNA, emendato per rimuovere protezioni legali ai produttori
Discussione a marzo 2025, stato attuale incerto
Iowa SF360 Status
Montana
HB371
Vietava vaccini mRNA, con multe e revoca licenze
Respinto a febbraio 2025, voto 66-34
Idaho
SB1036
Moratoria decennale su terapie geniche, inclusi vaccini mRNA
Presentato a gennaio 2025, in comitato Salute e Benessere, senza aggiornamenti
Kentucky
SB177
Vieta requisiti vaccinali mRNA per scuole/lavoro, vieta somministrazione ai minori
Presentato a febbraio 2025, in attesa al Comitato Servizi Sanitari
South Carolina
H.4262
Vieta uso di terapie geniche mRNA sintetiche, con sanzioni
Presentato a marzo 2025, in fase iniziale
Texas
Nessuna specifica
Leggi sui mandati vaccinali, ma nessuna proposta per vietare mRNA nel 2025
Nessuna proposta rilevante trovata

Contesto e Controversie

Le proposte riflettono un trend in stati conservatori, spesso influenzato da figure come Robert F. Kennedy Jr., nominato Segretario della Salute, noto per posizioni anti-vaccino. Ad esempio, in Minnesota, HF3219 è stato criticato per la mancanza di basi scientifiche, mentre in Iowa, SF360 è stato emendato dopo opposizioni. In Montana, HB371 è stato respinto nonostante il supporto iniziale, evidenziando divisioni politiche.

Esempio di un DDL presentato:

Assemblea generale della Carolina del Sud
, 126ª sessione, 2025-2026

Scarica questo DDL in formato Microsoft Word

Indica materia colpita
Indica materia nuova

H. 4262

INFORMAZIONI SULLO STATO

Sponsor generali del disegno di legge
: Rappresentanti Magnuson, Rankin, Edgerton, Duncan, Kilmartin, Cromer, Pace, Harris, Burns, Chumley, Gilreath, Willis, Morgan, Beach, Frank, Gilliam, Terribile, White, Long e Huff
Percorso del documento: LC-0224VR25.docx

Presentato alla Camera il 27 marzo 2025
Attualmente residente alla Camera

Riepilogo: Terapie geniche

STORIA DELLE AZIONI LEGISLATIVE

DataCorpoDescrizione dell'azione con numero di pagina del giornale
27/03/2025CasaPresentato e letto per la prima volta ( House Journal - pagina 18 )
27/03/2025CasaRinviato al Comitato per gli Affari Medici, Militari, Pubblici e Municipali ( House Journal - pagina 18 )
4/8/2025CasaIl/I membro/i richiede/no il nome aggiunto come sponsor: Huff

Visualizza le ultime informazioni legislative sul sito web

VERSIONI DI QUESTO PROGETTO DI LEGGE

27/03/2025 

Un DDL

 

PER MODIFICARE IL CODICE DELLE LEGGI DELLA CAROLINA DEL SUD AGGIUNGENDO LA SEZIONE 44-1-175 IN MODO DA VIETARE L'USO DI ALCUNE TERAPIE GENICHE SINTETICHE BASATE SU MRNA DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI NELLO STATO DELLA CAROLINA DEL SUD; PER STABILIRE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI; PER RICHIESRE ALLE COMMISSIONI DI LICENZA PROFESSIONALE DI SEGNALARE LE VIOLAZIONI AL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE PUBBLICA; E PER ALTRI SCOPI.

 

Sia emanato dall'Assemblea generale dello Stato della Carolina del Sud:

 

SEZIONE 1. L'Assemblea generale rileva che:

 

    ( 1) le terapie geniche basate sull’acido ribonucleico messaggero sintetico (mRNA), come il vaccino COVID-19, hanno causato un numero considerevole di decessi, disabilità e un’ampia gamma di gravi eventi avversi;

    ( 2) è noto che le terapie geniche sintetiche basate sull’mRNA sono contaminate da frammenti di DNA, particelle metalliche e altri adulteranti non divulgati e/o altrimenti scarsamente caratterizzati;

    ( 3) non sono stati completati studi a lungo termine sulle terapie geniche basate sull'mRNA sintetico per quanto riguarda la diffusione, la fertilità, la teratogenicità, la mutagenicità o l'oncogenicità;

    ( 4) il rischio di integrazione di terapie geniche sintetiche basate sull'mRNA e/o di frammenti di DNA adulteranti associati nel genoma umano delle cellule somatiche o germinali non è caratterizzato, e qualsiasi integrazione delle cellule germinali crea il rischio che modifiche genomiche umane casuali vengano trasmesse alla prossima generazione di americani;

    ( 5) i destinatari di una terapia genica sintetica basata sull'mRNA non ricevono informazioni adeguate sia sulla natura del danno loro causato sia sulla legge federale vigente che impedisce loro di ottenere un risarcimento per il danno e pertanto non hanno la capacità di dare un consenso valido per l'uso di prodotti medici che utilizzano questo materiale o per la procedura di somministrazione;

    ( 6) le prove suggeriscono che le proteine ​​spike nei prodotti medici di terapia genica sintetica basata sull’mRNA potrebbero essere trasmissibili ad altri (attraverso un processo noto come “distribuzione”) e potrebbero causare effetti collaterali o danni anche in individui che non sono i destinatari previsti;

    ( 7) la sicurezza della terapia genica sintetica basata sull’mRNA sul feto non è stata adeguatamente studiata e sono stati documentati casi di gravi lesioni fetali e morte dopo la somministrazione durante la gravidanza; e

    ( 8) I farmaci per la terapia genica basati sull’mRNA sintetico rappresentano una potenziale minaccia per la salute pubblica non adeguatamente caratterizzata a causa del loro profilo di sicurezza a lungo termine sconosciuto, dell’adulterazione e del potenziale di dispersione.

 

S EZIONE 2.  Il capitolo 1, titolo 44 del Codice SC è modificato aggiungendo:

 

    Sezione 44-1-175 .  ( A)(1) Fatta eccezione per quanto previsto nel punto (4), nessun professionista sanitario che esercita all'interno dello Stato somministrerà un prodotto di terapia genica sintetica basata su mRNA a nessuna persona all'interno dello Stato.

       ( 2) Ai fini della presente sezione, "terapia genica sintetica basata sull'mRNA" significa un prodotto che media i suoi effetti mediante la somministrazione di materiale genetico estraneo con l'intenzione di fornire tale materiale genetico nelle cellule o nei tessuti di un essere umano in modo che il materiale eserciti un effetto medico tramite trascrizione e/o traduzione per produrre una proteina, integrandosi nel genoma dell'ospite o causando una modifica genetica delle cellule o dei tessuti così trattati.

       ( 3) La presente sezione si applica espressamente ai prodotti medici costituiti da tecnologia dell'acido ribonucleico messaggero sintetico (mRNA), tecnologia dell'acido ribonucleico messaggero sintetico modificato che impiega pseudouridina o pseudouridina modificata, tecnologia dell'acido ribonucleico messaggero sintetico autoamplificante o qualsiasi prodotto biologico correlato, destinati a prevenire o mitigare la trasmissione di una malattia contagiosa.

       ( 4) La presente sezione non si applica all'uso di:

           ( a) terapia genica basata sull'mRNA per il trattamento di malattie non infettive, come malattie genetiche rare o il cancro;

           ( b) vaccini tradizionali vivi attenuati;

           ( c) vaccini batterici o virali ricombinanti autorizzati dalla FDA; o

           ( d) Terapie genetiche autorizzate dalla FDA che non utilizzano la tecnologia basata sull'mRNA sintetico.

    ( B) La violazione intenzionale o volontaria della presente sezione comporterà la sospensione della licenza del professionista sanitario da parte dell'organismo competente per il rilascio delle licenze per un periodo non inferiore a un anno. L'organismo competente per il rilascio delle licenze può applicare ulteriori sanzioni e multe a sua discrezione.

    ( C) Ogni commissione di licenza professionale dovrà segnalare qualsiasi violazione di questa sezione al Direttore del Dipartimento della Salute Pubblica, il quale dovrà tenere traccia delle violazioni per almeno sette anni e dovrà informare l'Assemblea generale del numero e della natura delle violazioni almeno una volta all'anno.

 

SEZIONE 3. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione del Governatore.

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