Minnesota (USA): Proposta Legge di proibizione di armi biologiche a mRNA

🚨ULTIMA ORA — Il Minnesota presenta il disegno di legge HF3219 per designare le iniezioni di mRNA come armi biologiche di distruzione di massa

📜 Il disegno di legge HF3219 invoca il §609.712 — legge statale sulle armi biologiche

⚠️ Sanzioni penali per possesso, distribuzione o mancata indagine

⚖️ La classificazione come arma biologica rimuove scudi e protezioni di responsabilità

☢️ Dati VAERS e peer-review confermano il danno di massa - Stima del numero di vittime delle iniezioni di mRNA > 121 bombardamenti nucleari di Hiroshima

Alla luce delle prove schiaccianti e del chiaro quadro normativo, è giustificato sia scientificamente che legalmente classificare le iniezioni di mRNA come armi biologiche di distruzione di massa.

Il disegno di legge HF3219 rappresenta un passo storico verso il ripristino della sicurezza pubblica, dell'integrità medica e della sovranità statale di fronte a minacce biotecnologiche senza precedenti.

Vedi il testo:

HF 3219

come presentato - 94ª Legislatura (2025-2026) Pubblicato il 21/04/2025 alle 11:34


Proposta di legge relativa alla sicurezza pubblica; che designa le iniezioni e i prodotti a base di mRNA come armi di distruzione di massa; che vieta le iniezioni e i prodotti a base di mRNA; che propone la codificazione di una nuova legge nello Statuto del Minnesota, capitolo 609.

SIA EMESSO DALLA LEGISLATURA DELLO STATO DEL MINNESOTA:

Sezione 1. TITOLO ABBREVIATO.

La presente legge può essere denominata "Legge sulla proibizione delle armi biologiche a base di mRNA".

Sezione 2. [609.7121] DIVIETO DI ARMI BIOLOGICHE A BASE DI MRNA.

Sezione 1. Intento legislativo. È intenzione del legislatore designare le iniezioni e i prodotti a base di mRNA come armi di distruzione di massa ai sensi della sezione 609.712 e di vietare il possesso o la distribuzione delle iniezioni e dei prodotti a base di mRNA nello Stato.

Sezione 2. Definizioni. (a) Ai fini della presente sezione, i seguenti termini hanno il significato indicato.

(b) "iniezioni e prodotti a base di mRNA" significa:

(1) per quanto riguarda le iniezioni COVID, mRNA o RNA messaggero "modificato" in relazione agli agenti che alterano i geni. La struttura è stata modificata sostituendo due amminoacidi N-metil-pseudouridina ai soliti componenti uridinici in modo da eludere la distruzione immunitaria dell'mRNA, consentendo quindi all'mRNA che produce la proteina Spike patogena di esistere all'interno delle cellule per un periodo di tempo più lungo;

(2) tutte le iniezioni o i prodotti contenenti mRNA o RNA messaggero "modificato";

(3) qualsiasi prodotto di terapia genica umana per qualsiasi indicazione di malattia infettiva, indipendentemente dal fatto che la somministrazione sia definita immunizzazione, vaccino o qualsiasi altro termine; o

(4) nanotecnologie o nanoparticelle che alterano i geni e creano una replicazione cellulare biosintetica.

Ai fini della presente sezione, per mRNA non si intende l'mRNA naturale definito come acido ribonucleico messaggero, ovvero una molecola di RNA a singolo filamento corrispondente alla sequenza genetica di un gene.

(c) "Funzionario di un ente statale o locale" si intende il governatore, il procuratore generale, i procuratori statali, gli sceriffi di contea e altre forze dell'ordine statali e locali.

Sezione 3. Reato. Chiunque consapevolmente produca, acquisisca, possieda o renda facilmente accessibili a terzi iniezioni e prodotti a base di mRNA è colpevole di reato e può essere condannato ai sensi della sezione 609.712.

Sezione 5. Funzionario di un ente statale o locale. Un funzionario di un ente statale o locale deve utilizzare tutti i mezzi legali necessari per far rispettare la presente sezione. Un funzionario di un ente statale o locale che non applica o non indaga su una violazione ai sensi della sezione 3 quando fornito di prove ragionevoli di una violazione è colpevole di reato ed è soggetto alle stesse pene di una persona che viola tale sezione. Sezione 6. Azione civile. Un residente dello Stato può richiedere un provvedimento ingiuntivo, un provvedimento dichiarativo e un risarcimento pecuniario allo Stato o a un funzionario statale o locale per la mancata applicazione del presente articolo. DATA DI ENTRATA IN VIGORE. Il presente articolo entra in vigore il 1° agosto 2025 e si applica ai reati commessi a partire da tale data.

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