Perché i Sieri Genici Anti-COVID sono da considerare armi illegali [2026]
Perché i Sieri Genici Anti-COVID sono da considerare armi illegali
Dedicato a Francis A. Boyle Professore di Diritto Internazionale, University of Illinois Estensore del Biological Weapons Anti-Terrorism Act del 1989 e indefesso difensore della Convenzione sulle armi biologiche
di Marco Saba Versione aggiornata – luglio 2026 Per Libertà nel Diritto
Premessa
Dal 27 dicembre 2020 al 5 maggio 2023 si è svolta, sotto la direzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e con l’adesione pressoché totale degli Stati, una campagna di inoculazione di massa di preparati a base di acido nucleico (mRNA e vettori virali). Questi preparati vengono qui denominati, con precisione tecnica e giuridica, sieri genici.
A distanza di anni, di fronte a un eccesso di mortalità prolungato, a un’epidemia di eventi avversi gravi e persistenti e al progressivo smantellamento delle narrazioni ufficiali, si impone una domanda ineludibile: questi preparati possono ancora essere qualificati come “farmaci”, oppure rientrano nella categoria delle armi illegali?
Il presente scritto dimostra che, anche qualora si volesse inquadrare la campagna vaccinale nella logica di un conflitto (come alcuni responsabili tentano di fare per sottrarsi alle conseguenze), i sieri genici non superano nessuno dei test di legalità previsti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale delle armi. Essi sono, per loro natura e per il modo in cui sono stati impiegati, armi illegali.
L’analisi si fonda sui criteri elaborati da Karen Parker per le armi all’uranio impoverito e li integra con le disposizioni della Convenzione sulle armi biologiche del 1972, di cui Francis Boyle è stato uno dei principali artefici sul piano normativo.
I quattro test di legalità delle armi
In assenza di un trattato che vieti espressamente i sieri genici, la loro legalità va valutata alla luce dell’intero corpo del diritto internazionale umanitario. Quattro sono i criteri fondamentali:
(A) Test territoriale Le armi possono essere usate solo contro obiettivi militari legittimi e non possono produrre effetti indiscriminati sulla popolazione civile.
(B) Test temporale Le armi devono cessare i propri effetti con la fine delle ostilità. Un’arma che continua ad agire dopo la cessazione del conflitto è illegale.
(C) Test di umanità Le armi non possono causare sofferenze inutili o lesioni superflue (art. 23 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aia del 1907). Sono vietate le armi “velenose o avvelenate”.
(D) Test ambientale Le armi non possono produrre danni estesi, duraturi e gravi all’ambiente naturale.
A questi si aggiunge la Clausola di Martens: in mancanza di una norma specifica restano applicabili “i principi del diritto delle genti quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza”.
Applicazione dei criteri
1. Test territoriale I sieri genici sono stati inoculati in modo indiscriminato su intere popolazioni civili: bambini, donne in gravidanza, anziani, personale sanitario, insegnanti, magistrati, lavoratori. Non esisteva alcun “obiettivo militare” legittimo. L’effetto si è prodotto interamente al di fuori di qualsiasi campo di battaglia riconoscibile. Il test territoriale è fallito in modo clamoroso.
2. Test temporale I preparati a mRNA e a vettore virale non si “spengono” con la revoca dello stato di emergenza. La letteratura scientifica documenta persistenza della proteina spike, alterazioni del sistema immunitario prolungate nel tempo, miocarditi, patologie autoimmuni e fenomeni di trasfezione. Gli effetti continuano a manifestarsi anni dopo la fine della campagna. Il test temporale è fallito.
3. Test di umanità I sieri genici producono un ventaglio di danni gravi, imprevedibili e spesso irreversibili: immunosoppressione, miocarditi e morti cardiache improvvise, patologie neurologiche, possibili effetti sulla fertilità e sul patrimonio genetico. Tali effetti configurano “sofferenze inutili” e “lesioni superflue”. La natura stessa del meccanismo d’azione — indurre le cellule dell’ospite a produrre una proteina tossica — li colloca a pieno titolo nella categoria delle armi velenose vietate dall’art. 23 del Regolamento dell’Aia. Il test di umanità è fallito.
4. Test ambientale La dispersione di materiale genetico sintetico e di nanoparticelle lipidiche nell’organismo umano e, potenzialmente, nell’ambiente solleva questioni di contaminazione a lungo termine. Il principio di precauzione, ormai parte integrante del diritto internazionale, risulta gravemente violato.
La Convenzione sulle armi biologiche (1972)
L’articolo I della Convenzione vieta di sviluppare, produrre, acquisire o detenere:
“agenti microbici o altri agenti biologici, o tossine, qualunque ne sia l’origine o il metodo di produzione, di tipi e in quantità che non siano giustificati a fini profilattici, protettivi o altri fini pacifici”.
Francis Boyle ha ripetutamente sottolineato che la Convenzione non si limita ai patogeni tradizionali, ma copre anche le manipolazioni genetiche e le tecnologie capaci di produrre effetti biologici ostili. Quando un preparato genetico viene somministrato su scala di massa, in assenza di sperimentazione di sicurezza a lungo termine adeguata, e produce effetti patogeni sistematici e prolungati, la pretesa di “fine pacifico” diventa giuridicamente insostenibile.
Anche a voler escludere la qualificazione di “arma biologica” in senso stretto, resta la violazione manifesta dei principi generali del diritto internazionale umanitario.
Il quadro italiano
In Italia la questione assume contorni ancora più gravi. L’articolo 32 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e, in ogni caso, nel rispetto della persona umana. La legge 219/2017 ha rafforzato in modo netto il principio del consenso informato.
La campagna di inoculazione di massa è avvenuta in un contesto di pressione istituzionale, mediatica e, in diversi periodi, di vero e proprio obbligo (decreti-legge, green pass, sospensioni dal lavoro). Tale contesto ha compresso sistematicamente la libertà di autodeterminazione terapeutica garantita dalla Costituzione e dalla Convenzione di Oviedo (ratificata dall’Italia), che all’articolo 5 sancisce il consenso libero e informato e all’articolo 4 impone il rispetto degli standard professionali.
Qualora si accolga la qualificazione dei sieri genici come armi, o comunque come agenti biologici impiegati in violazione dei principi del diritto internazionale, si aprono profili di responsabilità penale non soltanto a carico dei produttori, ma anche a carico di coloro che, investiti di pubbliche funzioni, ne hanno ordinato, promosso o imposto l’inoculazione su scala nazionale. Restano aperti i possibili inquadramenti in termini di lesioni personali gravissime, omicidio colposo plurimo e, in tesi più radicale, di epidemia colposa (art. 438 c.p.), oltre alle responsabilità erariali e risarcitorie dello Stato.
Il diritto italiano non soltanto non esclude, ma rende più stringente l’obbligo di verificare se l’impiego di preparati genici su intere popolazioni civili abbia rispettato i limiti posti dalla Costituzione, dalla Convenzione di Oviedo e dal diritto internazionale delle armi.
Conclusioni
I sieri genici anti-COVID non superano nessuno dei quattro test di legalità delle armi. Sono indiscriminati, persistenti, disumani e potenzialmente dannosi per l’ambiente. Violano i principi del diritto internazionale umanitario e pongono seri problemi di conformità alla Convenzione sulle armi biologiche.
Coloro che li hanno progettati, prodotti, autorizzati, promossi e imposti non possono più nascondersi dietro la finzione del “farmaco sperimentale somministrato in emergenza”. Hanno impiegato, su scala planetaria e contro la popolazione civile, strumenti che presentano tutte le caratteristiche giuridiche delle armi illegali.
La memoria delle vittime e il lavoro di giuristi come Francis Boyle e Karen Parker impongono che questa verità sia finalmente portata nelle aule di giustizia.
Note essenziali
[1] Karen Parker, The Illegality of DU Weaponry, International Uranium Weapons Conference, Amburgo, 16-19 ottobre 2003. [2] Convenzione sull’interdizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e sulla loro distruzione, 10 aprile 1972. [3] Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907, art. 23. [4] Clausola di Martens, Preambolo della Convenzione dell’Aia del 1907; Convenzioni di Ginevra del 1949; Protocolli aggiuntivi del 1977. [5] Art. 32 Cost.; legge 219/2017; Convenzione di Oviedo (ratificata dall’Italia).
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