Come e perché l'Ilalia può annullare i diktat OMS: "ex iniura ius non oritur"

ESEMPIO DI MEMORIA DIFENSIVA  

(per la rimessione alla Corte costituzionale ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87)


Tribunale Amministrativo Regionale / Tribunale Ordinario di …  

Sezione …  

RG n. … / 20..


Ricorrente:  

Sig./Sig.ra [NOME COGNOME]  

(C.F. …), nato/a a …, residente in …, via …  

elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell’Avv. […], in […], via …  

rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. […] (C.F. …), del Foro di […], PEC […], tel./fax […], giusta procura speciale in calce.


Resistente:  

[Ministero della Salute / Regione … / A.S.L. …]  

– domicilio eletto presso la Cancelleria del presente Giudizio –


1. PREMESSA FATTUALE  

Con [nota / ordinanza / DPCM] n. … del … l’Amministrazione resistente ha imposto al ricorrente l’obbligo vaccinale a mRNA anti-COVID-19, richiamandosi a «raccomandazioni vincolanti» dell’OMS recepite, in via esecutiva, dal Ministero della salute. L’atto impugnato è, quindi, il risultato di un concatenarsi di fonti:  

a) Statuto ONU, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 848;  

b) Regolamento sanitario internazionale (IHR) 2005, recepito dall’Italia quale allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

c) decisioni dell’OMS in sede di «Public Health Emergency of International Concern».  


Il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della legge n. 848/1957 (nella parte in cui ha ratificato lo Statuto ONU) per violazione dell’art. 11 Cost., in quanto le c.d. «Enemy State Clauses» (artt. 53 e 107 dello Statuto) escludevano, al momento della ratifica, la condizione di «parità» fra gli Stati prevista dall’art. 11 Cost.


2. RILEVANZA DELLA QUESTIONE  

L’obbligo vaccinale impugnato trova il proprio titolo autoritativo nell’art. 32, co. 2, Cost. e nella legge 31 luglio 1907, n. 584 (e successive modifiche), ma la fonte primaria di obbligo è individuabile nella diretta esecuzione dei provvedimenti OMS.  

Se la legge di ratifica dello Statuto ONU fosse dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 11 Cost.:  

- l’intera catena di recepimento delle decisioni OMS verrebbe meno;  

- il provvedimento impugnato perderebbe la propria «copertura» interna e sarebbe illegittimo.  

La questione è, dunque, rilevante ai sensi dell’art. 23 legge 87/1953.


3. NON MANIFESTA INFONDATEZZA  


3.1. Violazione dell’art. 11 Cost. – il requisito della «parità»  

L’art. 11 Cost. consente la limitazione di sovranità «in condizioni di parità con gli altri Stati».  

Al 1957 lo Statuto ONU recava ancora le Enemy-State-Clauses (artt. 53 e 107), che:  

- qualificavano l’Italia quale «ex nemico» rispetto agli Alleati;  

- consentivano a tali Stati di adottare nei nostri confronti misure coercitive senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza.  

Tale asimmetria viola il principio di parità sovrana (Corte cost. n. 232/1975, n. 18/1982; G. Cataldi, «Art. 11 Cost. e vincoli internazionali», in Commentario alla Costituzione, 2019, 1477 ss.).  

La dottrina prevalente ritiene che la «parità» sia un presupposto imprescindibile, non solo un criterio di «opportunità» (M. Luciani, «Sovranità e diritti fondamentali», Giuffrè, 2021, 185).


3.2. Violazione dell’art. 13 e 32 Cost. – rapporto con la normativa OMS  

Le misure vaccinali imposte comportano ingerenza nel corpo e nella salute senza consenso, in contrasto con:  

- art. 32 Cost. («nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»);  

- sent. Corte cost. n. 5/2018 (obbligo vaccinale legittimo solo se «necessario, proporzionato e temporaneo»);  

- Corte EDU, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021, § 249-252 (proporzionalità e necessità di base legislativa chiara).  

La fonte OMS, priva di trasparenza parlamentare, non può surrogare la legge di Stato.


3.3. Violazione dell’art. 1 Cost. – «sovranità appartiene al popolo»  

La subordinazione automatica ai provvedimenti di un organismo esterno (OMS) elide il principio di controllo democratico (Corte cost. n. 113/2018, § 7).


4. PRECEDENTI COSTITUZIONALI


- Corte cost. n. 183/1973 (Frontini): «la Costituzione italiana impone limiti invalicabili al processo di integrazione sovranazionale».  

- Corte cost. n. 232/1975: la limitazione di sovranità deve essere «equilibrata e reciproca».  

- Corte cost. n. 1/2014: la Corte può sindacare la legittimità costituzionale di leggi anteriori alla sua istituzione, in quanto «la norma costituzionale è sempre attuale».  

- Corte cost. n. 269/2017: la «fonte» dell’obbligo internazionale deve essere «adeguatamente individuata e controllata» dal legislatore nazionale.


5. PROFILI PROCESSUALI – EFFETTI DELLA EVENTUALE DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ  

In caso di accoglimento della questione, la legge di ratifica risulterà nulla ex tunc (Corte cost. n. 18/1982). Di conseguenza:  

a) lo Statuto ONU, privo di efficacia interna, non potrà più essere invocato quale base per l’obbligo vaccinale;  

b) il provvedimento impugnato – che ne discende direttamente – sarà illegittimo e dovrà essere annullato.  


Si chiede, pertanto, la sospensione del giudizio ex art. 23 legge 87/1953, comma 3.


6. CONCLUSIONI  

Per quanto sopra esposto, il ricorrente chiede:  

a) di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui ha ratificato lo Statuto ONU, per contrasto con gli artt. 1, 11, 13 e 32 Cost.;  

b) di rimettere la questione alla Corte costituzionale;  

c) di sospendere il presente giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;  

d) di disporre, in via provvisoria, la non applicazione del provvedimento impugnato nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 21-quater legge 87/1953.


Con riserva di ulteriori deduzioni e produzione di documenti.


Luogo, _/_/20__  

____  

Avv. […]

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