Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il referendum abrogativo della legge Lorenzin (obbligo vaccinale)

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COMUNICATO STAMPA

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Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2024 (pagine 137-138 del file) i quattro quesiti referendari con i quali viene chiesta l’abrogazione degli obblighi vaccinali pediatrici e delle odiose sanzioni pecuniarie e scolastiche che trasformano la vaccinazione dei bambini come un atto troppo rischioso da molti genitori.

L’iniziativa Γ¨ promossa da un gruppo di cittadini che ha inteso reagire con metodo democratico all’immobilismo della politica e al disinteresse -o al diverso interesse- del Legislatore su esigenze sanitarie e sulla stessa volontΓ  popolare contraria alle disposizioni oggetto di quesito referendario, manifestata con un disegno di legge di iniziativa popolare chiuso nel cassetto dal 2018 (cfr. G.U. 27 giugno 2018, serie generale, numero 147 pag. 60) e da un nuovo disegno di legge di iniziativa popolare in corso di presentazione da parte di numerose associazioni della societΓ  civile.

Il popolo sta chiedendo a gran voce il cambiamento della normativa, ma la politica Γ¨ sorda.

Ultimo strumento che il popolo sovrano ha per imporre la propria volontΓ , Γ¨ il REFERENDUM POPOLARE.

Oramai Γ¨ evidente l’insostenibilitΓ  di politiche ed ideologie sanitarie espresse mediante imposizioni e repressioni, ognuno deve essere libero di scegliere una possibilitΓ  vaccinale che deve essere garantita a tutti, anche promossa o fortemente raccomandata dallo Stato, ma senza l’imposizione di sanzioni economiche o altri pregiudizi al figlio o ai genitori quale conseguenza della libera scelta di non sottoporre il bambino ad un trattamento vaccinale.

PerciΓ² si tratta di una battaglia per la libertΓ  di scelta: non si chiede l’abrogazione della Legge o della “vaccinazione pediatrica”, quanto invece si chiede al popolo italiano di pronunciarsi sulla obbligatorietΓ  di un trattamento sanitario, cioΓ¨ se esso debba somministrarsi per obbligo o debba essere lasciato alla consapevolezza ed al consenso autodeterminato dei genitori.

Chi non vuole deve essere lasciato libero di non farlo senza subire conseguenze; chi vuole deve avere la possibilitΓ  di farlo gratuitamente.

In ogni caso viene richiesto l’abrogazione della norma che prevede la somministrazione dei vaccini pediatrici, obbligatori (attualmente) o raccomandati che siano (in futuro, auspichiamo), in modalitΓ  combinata tetra-quadrivalente, che costituisce un ulteriore fattore di rischio non testato specificamente sulla sicurezza della modalitΓ .

Infine si chiede al popolo italiano di abrogare tre dei quattro vaccini obbligatori aggiunti recentemente nel catalogo degli antigeni obbligatori, in particolare si chiede l’eliminazione dei vaccini per la varicella, per la rosolia e la parotite.

I quesiti pubblicati possono essere così riassunti:

Quesito1⃣ abrogazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di vaccinazione pediatrica e abrogazione delle disposizioni che prevedono la relativa sanzione per l'inadempimento vaccinale.

Quesito 2⃣ abrogazione delle disposizioni che prevedono l’obbligo di vaccinazione quale requisito di accesso alle scuole dell’infanzia.

Quesito 3⃣ abrogazione delle disposizioni che prevedono la somministrazione di vaccinazioni con formulazioni combinate e parzialmente combinate e nella parte in cui subordinano la vaccinazione monovalente alla disponibilitΓ  del SSN.

Quesito 4⃣ abrogazione delle disposizioni che prevedono la vaccinazione obbligatoria con farmaci non immunizzanti dalla malattia o non pericolose se contratte dai bambini.

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"Nessuno dei settantadue vaccini obbligatori per i bambini Γ¨ mai stato 

testato sulla sicurezza in studi controllati con placebo prima della licenza. 

Nemmeno uno!" - RFKennedy Jr.  https://x.com/DrBenTapper1/status/1857853410428731721

                                       CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO  

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (24A06140) (GU Serie Generale n.268 del 15-11-2024)


ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
 352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
 cassazione, in data 14 novembre 2024, ha raccolto a  verbale  e  dato
 atto della dichiarazione resa da dodici  cittadini  italiani,  muniti
 dei  certificati  comprovanti  la   loro   iscrizione   nelle   liste
 elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno  500.000  firme
 di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui
 all'art. 75 della Costituzione: 
       «Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73
 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale)  come
 convertito con modificazioni nella  legge  31  luglio  2017,  n.  119
 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7  giugno
 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in  materia  di  prevenzione
 vaccinale), congiuntamente alla suddetta gia'  citata  legge  di  sua
 conversione, e successive  modifiche  o  integrazioni,  limitatamente
 alle seguenti  parti:  art.  1  comma  1  limitatamente  alle  parole
 "obbligatorie e";  art.  1  comma  1-bis  limitatamente  alle  parole
 "obbligatorie e"; art. 1 comma 1-ter; art. 1  comma  2  limitatamente
 alle parole "obbligo della" nel primo periodo  nonche'  limitatamente
 alla frase "all'obbligo vaccinale di cui al  presente  articolo"  nel
 secondo  periodo;  art.  1  comma  2-bis  limitatamente  alla  parola
 "obbligatori"; art. 1 comma  3;  art.  1  comma  4  limitatamente  al
 seguente periodo "In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni
 di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti  la  responsabilita'
 genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della  legge
 4 maggio 1983,  n.  184,  e'  comminata  la  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da euro cento a  euro  cinquecento.  Non  incorrono  nella
 sanzione di cui al secondo periodo  del  presente  comma  i  genitori
 esercenti la responsabilita'  genitoriale,  i  tutori  e  i  soggetti
 affidatari che, a seguito  di  contestazione  da  parte  dell'azienda
 sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine
 indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il
 vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il
 completamento  del   ciclo   previsto   per   ciascuna   vaccinazione
 obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla
 schedula vaccinale in  relazione  all'eta'.  Per  l'accertamento,  la
 contestazione  e  l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa   si
 applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel  capo
 I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
 modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione
 di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base
 alla normativa delle regioni o  delle  province  autonome.";  art.  1
 comma 6-ter  limitatamente  alle  parole  "per  i  casi  di  mancata,
 ritardata  o  non  corretta  applicazione";  art.   4-bis   comma   1
 limitatamente al periodo "e da sottoporre a vaccinazione, i  soggetti
 di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto."; art. 5  comma
 1 limitatamente ad entrambe le parole "obbligatorie" tutte  contenute
 nell'ultimo capoverso?». 
     Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso  il  sig.
 Ferrari Moreno - via Saguedo n. 13 - 45026  Lendinara  (RO),  e-mail:
 ferrarimoreno.2m@gmail.com 
 

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